La chiusura della scuola durante le elezioni del 25 settembre
L’art. 1256 del Codice civile rappresenta il principio giuridico di riferimento anche per il rapporto di lavoro del personale scolastico. Esso così recita: “L’obbligazione (lavorativa) si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”. Ciò vuol dire che la chiusura della scuola in questi casi è equiparata a quella che avviene per gravi eventi non prevedibili e preventivabili: le assenze del personale scolastico, sia docente che ATA, pertanto, sono giustificate e non si devono recuperare né sottoporre a decurtazione economica. In questo periodo non è possibile neanche attivare la didattica a distanza.
Se la consegna della scuola avviene alla fine della sessione antimeridiana, quindi a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i docenti e gli ATA impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione.
Occorre considerare i giorni di chiusura per sede elettorale come giorni di servizio a tutti gli effetti: sono validi quindi anche nel computo dei 180 giorni necessari per la validità dell’anno di prova e per la proroga/conferma di una supplenza.