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19.08.2022

Congedo parentale. Le novità per i lavoratori della scuola

La disciplina del Congedo Parentale per i lavoratori dipendenti è stata rivista dall’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022, che è entrato in vigore il 13 agosto scorso. L’INPS con il messaggio n. 3066 del 04/08/2022 ha illustrato tutte le novità, che interesseranno le famiglie dei lavoratori dipendenti con figli al di sotto dei 12 anni.

La nuova normativa determina i seguenti periodi di congedo parentale indennizzabili:

  • la madre potrà fruire di un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili al padre, fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia del figlio in adozione o in affidamento);
  • il padre potrà fruire di un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili alla madre, fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia del figlio in adozione o in affidamento);
  • entrambi i genitori potranno fruire, in aggiunta, di un periodo indennizzabile della durata di 3 mesi, in alternativa tra loro, per un periodo massimo indennizzabile di 9 mesi complessivi per ambedue i genitori.

Rispetto alla disciplina precedente, quindi, il periodo indennizzabile viene elevato da 6 a 9 mesi, però i limiti individuali restano invariati, quindi:

  • la madre potrà fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre potrà fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il genitore singolo o unico affidatario potrà fruire di 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzati al 30% della retribuzione

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Si ricorda che per i lavoratori della scuola il CCNL prevede che i primi trenta giorni di fruizione del congedo parentale siano indennizzati al 100%, in maniera alternativa fra i due genitori.

Gilda tv