L’art. 98 della Costituzione recita: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, questo pressupone che ci sia assolta incompatibilità con qualsiasi altra attività lavorativa. Con l’autonomia scolastica e con la “privatizzazione” del contratto scuola, in realtà moltissime deroghe sono state introdotte e in molti casi si può ovviare alle incompatibilità. Sarebbe opportuno prendere come riferimento, in merito alla materia il Testo Unico del Pubblico impiego Dlgs 165/2001 e il Dlgs 297/1994. Se ragioniamo in termini assoluti, il lavoro da dipendente nel privato e l’insegnamento sono incompatibili, ma tale esclusività si attenua con il Part Time al 50%, vedi Art. 53 D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e L. 23.12.1996, n. 662, e in ultimo l’art. 16 della legge 183/2010.
Infatti con un part time al 50% è regola la legittimità di attività extra, mentre è un’eccezione il diniego, resta comunque incompatibile prestare lavoro da dipende anche per un’altra amministrazione pubblica. Quindi è possibile avere un rapporto di lavoro da dipendente nel privato purché ci si trovi in regime di part time al 50% che si cumula con un part time massimo al 50% da dipendente nel privato. Non è invece possibile cumulare due part time tra due impieghi pubblici. Ovviamente, se pur compatibili il lavoro nel pubblico con quello nel privato, entrambi in regime di part time, l’attività svolta nel privato non deve collidere con gli interessi dell’amministrazione pubblica e il docente deve comunicare al dirigente il settore in cui opera nel privato.