La circolare è la n. 28 del 2 dicembre 2021 del MEF, che stabilisce:
“… alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio.
Ciò posto e preso atto del suddetto orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni già diramate con circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, nel senso che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile.
Pertanto, codeste Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017”
In estrema sintesi. Il diritto a presentare istanza di ricostruzione di carriera, da parte del personale scolastico – ora – non va più in prescrizione, “sulla base dell’effettiva anzianità di servizio”.
Pertanto il personale della scuola può presentare domanda di ricostruzione di carriera anche dopo 10 anni dalla conferma in ruolo. Fermo restando valida la prescrizione quinquennale degli arretrati.
La stessa circolare n. 28/2021 del MEF, in riferimento alla prescrizione degli arretrati, cita oltre all’art. 2948 del Codice Civile anche la circolare MEF n. 27 del 6 ottobre 2017.
Ribadisce:
“Ciò posto, stante il termine prescrizionale quinquennale, come da consolidata giurisprudenza giuslavorista ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.155/2013) e considerato che il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte, è di tutta evidenza che, nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A..
Viceversa, in assenza di atti interruttivi, si ritiene che l’interessato abbia diritto a percepire gli arretrati nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emanazione del decreto di inquadramento qualora l’ufficio preposto emani il decreto stesso tardivamente.
Ciò considerato, si conferma l’orientamento sin qui espresso dagli Uffici di controllo di
ammettere al pagamento, nell’ipotesi di tardiva emissione del decreto di ricostruzione di carriera e di mancato atto interruttivo del termine prescrizionale da parte dell’interessato, i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente il decreto stesso.”
Questo passaggio mette in risalto un elemento molto interessante da non trascurare né per le istituzioni scolastiche né tantomeno per il personale della scuola.
Anche in caso di ritardo da parte della scuola, nella predisposizione e successiva trasmissione del decreto di ricostruzione di carriera alla locale RTS, per i dovuti controlli, gli eventuali arretrati oltre i cinque anni “cadranno” in prescrizione. Salvo che l’interessato non interrompa il decorso dei termini di prescrizione, presentando una formale richiesta alla scuola, “avverso l’inerzia della PA”.
Si segnala inoltre che, in caso in cui le segreterie scolastiche si trovassero dinanzi un caso simile da gestire, il portale SIDI, al momento, non contempla tra le sue opzioni operative la gestione degli arretrati prescritti. Pertanto occorre inserire “manualmente” nel testo del provvedimento di ricostruzione di carriera, una formula, come la seguente:
“Si precisa che ai sensi dell’art. 2948 del Codice Civile, dell’art. 2 della L. 428/1985 e tenuto conto della domanda di richiesta di ricostruzione di carriera presentata dall’interessato in data____, gli assegni a titolo di arretrati sono prescritti dal________ al_______ e i benefici economici decorrono dal _________”.
Allegata La Circolare e la Decisione della Cassazione.
Ricordiamo che una decisione della Cassazione fa giurisprudenza e non è come la sentenza di un semplice Tribunale