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14.12.2022

Supplenze brevi e vacanze di Natale

Il periodo di sospensione delle lezioni in prossimità delle vacanze natalizie porta spesso all’interruzione dei contratti di supplenza con l’ultimo giorno delle lezioni. Perché avvenga la proroga della supplenza e anche l’eventuale retribuzione dei giorni di sospensione devono esserci delle condizioni fondamentali chiarite dall’art. 40 del CCNL 2006/2009.

Pagamento delle vacanze natalizie

Come chiarisce il comma 3 dell’art. 40 del CCNL 2006/09, nel caso in cui il docente titolare si assenti in un’unica soluzione 7 giorni prima dell’inizio della data di sospensione delle lezioni e sia ancora assente almeno per 7 giorni dal rientro, il docente supplente ha diritto al pagamento anche delle vacanze.

Le condizioni per le quali si ha pertanto diritto al pagamento delle vacanze natalizie sono 3:

  • titolare assente da almeno sette giorni prima dell’ultimo giorno di lezione
  • titolare assente per almeno sette giorni dopo il rientro
  • assenza del titolare durante tutto il periodo di sospensione

Proroga della supplenza

La semplice proroga della supplenza spetta nel caso in cui il docente titolare risulti ancora assente al rientro della sospensione natalizia, ma non abbia coperto con assenza giustificata il periodo di sospensione, quindi formalmente è stato in servizio. Ricordiamo anche che con OM n. 112/2022 nel caso in cui si rifiuti la proroga della supplenza, per quell’anno scolastico “esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione“. Quindi se non si accetta la proroga, per quell’anno scolastico si è depennati, in quella disciplina, dalla graduatoria di istituto di quella scuola. Si può non accettare la proroga solo nel caso in cui si abbia nel frattempo dato accettazione per un’altra supplenza.

Gilda tv