In alcune scuole, i dirigenti scolastici obbligano i docenti a fare una diciannovesima ora di servizio settimanale dedicata al ricevimento parenti. Molto spesso si tratta di una procedura che non è supportato da nessuna norma contrattuale, per cui è da considerarsi illegittimo.
La normativa
L’orario di servizio è regolato dal contratto e precisamente dall’art. 19 del CCNL scuola. Il comma 2 prevede tra gli adempimenti individuali del docente anche l’attività relativa ai rapporti individuali con le famiglie. Il comma 3 stabilisce che l’informazione alle famiglie sia considerata all’interno delle attività di carattere collegiale – per cui sono previste fino a quaranta ore annue.
Il ruolo del consiglio d’istituto
Il comma 4 dell’articolo 29 ha stabilito infine che, l consiglio d’ istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, può definire le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio. Ovviamente il consiglio di istituto non può aumentare l’orario di servizio di un docente oltre le 18-24-25 ore settimanali più le 40 più ore di attività funzionali.
Al di fuori di questo quadro il DS non può stabilire di sua iniziativa qualcosa, se lo facesse, bisogna chiedere un ordine di servizio e riservarsi la possibilità di richiedere il pagamento di tali ore per via giudiziaria.