Continuano a pervenirci segnalazioni e denunzie della mancata nomina dei supplenti. La “motivazione” è spesso che non si trova Precari disponibili. Quando è a tutti noto che c’è chi aspetta la chiamata per un giorno di insegnamento come la manna dal cielo. E’ chiaro che questa è una scusa per coprire una palese omissione di un atto dovuto.
Altro modo per aggirare le norme è nel fatto dell’insegnante di sostegno. Acclarato inequivocabilmente che l’ Insegnante di sostegno non può essere mandato a fare il supplente [vedi la normativa precisa a QUESTO LINK] allora si aggira l’ostacolo mandando il titolare della classe a fare il supplente e lasciando l’Insegnante di Sostegno a gestire tutta la classe.
E’ appena il caso di osservare che la procedura non è assolutamente corretta.
Se lo Stato, l’Amministrazione ha disposto che in una determinata classe siano presenti due Insegnanti in contemporanea non è certo per fare una doppia spesa ma è perché ritiene necessario e utile che ciò avvenga per il bene della classe e degli alunni.
Ovviamente quando si priva una classe di un Insegnante (in questo caso del titolare) si indebolisce gravemente l’attività didattica ed educativa prevista e stabilita con l’organico.
“Il fatto di supplire il docente di una classe diversa, infatti, impedirebbe comunque all’insegnante di sostegno di condurre efficacemente il progetto di integrazione”. (dalle Linee guida per l’integrazione degli alunni disabili).
Ma c’è di più.
Si arriva a sostituire l’Insegnante in sciopero con il Titolare del sostegno.
Qui la cosa si fa più grave perché il rischio concreto è quello di dover rispondere davanti al Giudice di comportamento antisindacale per la sostituzione di Personale in sciopero, vanificandone quindi la sua azione prevista e tutelata dalla Costituzione.
Violazione della legge 300/70 Statuto dei Lavoratori.
pinciu