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03.04.2023

Congedo retribuito per cure terapiche: tutte le info

Non tutti sanno che il decreto-legge n.119 dell’11 agosto 2011, stabilisce che ai lavoratori dipendenti con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% spetta un congedo retribuito di 30 giorni (per anno solare) per le cure terapiche.

Tale congedo è usufruibile anche da parte di tutto il personale della scuola, docenti ed Ata, e deve essere giustificato da apposita documentazione medica che attesti che “la cura sia strettamente collegata alla patologia invalidante e che necessiti dell’intervento di personale sanitario specializzato”; pertanto non devono essere, quindi, semplici prestazioni terapeutiche, come farmaci o analisi del sangue o accertamenti diagnostici.


Per usufruire del congedo, frazionato o intero, è necessaria la richiesta del proprio medico curante che attesti la necessità di effettuare tali cure strettamente connesse alla patologia di cui il lavoratore soffre e che sono alla base dell’ invalidità superiore al 50%; al rientro in servizio bisogna presentare al dirigente scolastico una documentazione rilasciata dalla struttura che ha effettuato le cure.
Attenzione le assenze previste da questo congedo vengono retribuite come normali assenze per malattia, compresa la  decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza, ma non sono soggette a visita fiscale.

Gilda tv