Strumenti di accessibilità

19.04.2023

Rientro in servizio dopo il 30 aprile. Quando scatta la continuità didattica del supplente

Al rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, non sempre lo stesso rientra in classe e in alcuni casi si deve prorogare il contratto al supplente, al fine di garantire la continuità didattica. Nello specifico si deve prorogare il contratto al supplente, quando l’assenza del docente titolare è durata almeno 150 giorni che si riducono a 90 nel caso di classi terminali.

In alcune situazioni i docenti titolari spesso prendono “formalmente” servizio o interrompono l’assenza durante i periodi di sospensione delle lezioni, come Natale e Pasqua. Come deve essere valutata questa situazione?

 Il rientro del docente deve essere effettivo in classe, quindi, anche se il docente titolare ha interrotto l’assenza durante i periodi di sospensione, come Natale, ma non è mai rientrato effettivamente in classe, il conteggio dei 150/90 giorni non va azzerato. Lo ha ribadito la Nota MIUR n. 16294 del 28/10/2016 richiamando l’orientamento applicativo ARAN dell’ 11 ottobre 2016 che recita: “si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.”

L’art. 37 del c.c.n.l. 2006/09 dice:

  1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Lo scopo della norma infatti è quello di favorire la continuità didattica per gli alunni.

Gilda tv