Nel caso in cui si verifichino gravi situazioni familiari, oltre ai 3 giorni di permesso retribuito e ai 6 giorni di ferie per motivi personali, è possibile ricorrere al congedo per gravi motivi familiari. Pochi sono a conoscenza della l. 53/2000, per intenderci è la stessa legge che permette di usufruire dei 3 giorni di lutto. La norma prevede che, oltre per la perdita di un parente, si possano prendere questi giorni anche per gravi motivi familiari, per esempio una grave infermità, un ricovero ospedaliero o situazioni similari.
La legge dice: art. 4 co. 1 “la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. “
Quindi è un diritto richiedere tre giorni quando ci sia una grave e documentata infermità di un parente fino al secondo grado o del convivente. Si deve produrre documentazione comprovante, ma anche la semplice autocertificazione per attestare la motivazione. Il tutto deve essere consegnato al Dirigente entro 10 giorni.
E’ importante sottolineare che nei giorni di permesso non vengono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi e che gli stessi giorni possono essere cumulati con i diritti previsti da chi assiste un disabile ai sensi della l.104.
Ecco alcuni esempi per i quali il permesso può essere richiesto:
- lutto;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, derivanti dalle seguenti patologie:
– patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
– patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
– patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
– patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
La norma stabilisce anche che, in alternativa ai tre giorni può essere chiesta anche una diversa rimodulazione dell’orario di lavoro, da concordarsi con il datore di lavoro. Molto difficile da realizzarsi per i docenti.
I tre giorni spettano anche al personale a tempo determinato e sono retribuiti