In questi giorni giungono segnalazioni di numerose circolari fantasiose da parte di alcuni dirigenti scolastici in merito alla richiesta delle ferie da parte dei docenti nei mesi di luglio e agosto. Alcune di queste circolari vogliono imporre ai docenti di non chiedere ferie nei giorni prefestivi o di chiusura della scuola nella settimana di ferragosto. In altri casi spesso i dirigenti limitano il periodo delle ferie impedendone la richiesta nell’ultima settimana di agosto. Appare evidente che spesso c’è confusione tra quella che può essere l’organizzazione delle ferie per il personale ATA e quello che invece prevede il contratto per il personale docente a tempo indeterminato. L’art. 13 comma 9 del CCNL 2006/2009 dice chiaramente che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”, quindi dal 1 luglio al 31 agosto, unico periodo dell’anno in cui è possibile fruirne. Nel contratto non c’è traccia di alcuna limitazione, né viene data la possibilità al dirigente scolastico di poter disporre d’ufficio dei giorni di ferie degli insegnanti. Anzi il contratto è imperativo e fissa chiaramente il periodo in cui si devono fruire le ferie. Unico limite è posto nella scuola secondaria di II grado dagli esami di maturità o quando il collegio dei docenti ha deliberato nel piano annuale delle attività impegni nei mesi di luglio e agosto.
Cosa diversa avviene per il personale ATA, che anche d’estate deve garantire il servizio, l’art. 13 c. 11 del CCNL 2006/09 che recita: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.” In questo caso il dirigente deve assicurare 15 giorni consecutivi nel periodo indicato, ma poi può turnare il personale in base alle esigenze della scuola.
Quindi qualsiasi richiesta di contrazione del periodo di fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico, in assenza di impegni programmati appare ingiustificata e illegittima.