Ci giungono ancora segnalazioni di qualche Dirigente che viola apertamente il contratto. Parliamo dell'art. 15 del Contratto 2006/2009 confermato peraltro dal contratto 2016/18.
Il quale dispone: "" Per gli stessi motivi e con le stessa modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9 prescindendo dalle condizioni previste in tale norma"".
Cioè i sei giorni tolti dalle ferie e aggiunti ai permessi retribuiti ex art. 15 possono essere fruiti senza sottostare alle condizioni indaicate nell'art. 13 e cioè NON ""è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede, e comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi...""
In caso di diniego alla richiesta dell'esercizio di un tale diritto non bisogna chinare la testa e subire l'arbitraria violazione del contratto ma reagire, se necessario anche proponendo ricorso.
E' evidente che se invece si lascia passare, qualche Dirigente continuerà ad approfittarne e a negare questo ed altri diritti.
Per quanto riguarda la nomina del supplente, nominarlo fin dal primo giorno si può, lo dice la legge.E' anche violazione della legge dididere le classi [Vedi a questo LINK]
(pinciu)