Succede anche questo nelle nostre scuole
E ci risiamo!
La scuola chiude perché scioperano tutti i Collaboratori Scolastici. Le Insegnanti vengono mandate nella sede centrale (quindi in altro plesso) a “fare ora”.
Cosa dice la norma.
I docenti non presteranno servizio. Essendo equiparate alle assenze disposte per motivi come nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, che impediscono l’accesso al personale e agli alunni, anche queste astensioni dal lavoro non devono essere giustificate, né recuperate nè soggette a decurtazione stipendiale.
In caso contrario, infatti, verrebbe posta in essere una condotta palesemente illegittima perché in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 1256 del Codice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (il dipendente della scuola, ndr), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
Ancora più esplicito il Ministero.
Riportiamo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 185/1995 (art. 3, comma 30): “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.
E’ di tutta evidenza che le ipotesi citate sono meramente esemplificative e che la norma si estende a tutte le fattispecie di impossibilità di entrare a prestare servizio.
Ma tant’è.
L'arroganza e la prepotenza dell'amministrazione talvolta non ha limiti.
Si pretende di ignorare e violare le norme e disposizioni impunemente.
Le norme sono vincolanti solo quando sono a carico del lavoratore, non quando sono a suo favore e a carico dell’Amministrazione.
Errare uman est, perseverare autem diabolicum
(pinciu)