Strumenti di accessibilità

31.05.2023

TFA sostegno. Requisiti di accesso

Il DM 694/2023, all’art. 3, comma 1, conferma che i requisiti per accedere al TFA Sostegno e, quindi, partecipare alle prove preselettive, sono sempre quelli stabiliti dal DM 92/2019, art. 3, comma 1, e all’art. 5, comma 2:

Scuola primaria e dell’infanzia: 

– titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

oppure


– diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.


Scuola secondaria di primo e secondo grado:

– abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

oppure


– laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU).

Ancora per questo ciclo (fino al 2024/25), gli ITP potranno accedere senza 24 CFU, col solo titolo di diploma specifico per l’accesso alla materia di insegnamento curricolare. 

I candidati, per accedere ai percorsi delle Università, dovranno superare un test preselettivo – una o più prove scritte o una prova pratica – e una prova orale. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati dagli stessi atenei con propri bandi.

 Titoli esteri

I candidati in possesso di titolo di studio estero non abilitante sono ammessi con riserva alla selezione ed il titolo è valutato ai fini dell'ammissione dalla competente commissione nominata dall'Università.

D.M. 694 del 30.05.2023

Accesso diretto alla prova scritta

- Docenti che abbiano svolto almeno 3 anni di insegnamento su sostegno negli ultimi 5 anni e siano in possesso di titolo valido per l’insegnamento – detti requisiti debbono essere maturati entro il termine di presentazione della domanda/istanza e concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’ateneo in cui hanno presentato la domanda/istanza; questi candidati accedono direttamente alla prova di accesso che è predisposta da ciascuna università. 

- Docenti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Tali docenti possono essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga convenzionata fra istituzioni Universitarie, i soggetti soprannumerari

 

A breve saranno pubblicati i bandi delle Università

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