I Corsi di recupero sono normati dall’O.M. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 a firma del ministro Fioroni.
A Chi sono rivolti?
Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti. Pertanto sono da definirsi corsi di recupero anche quelli effettuati durante l’anno scolastico e non solo le attività organizzate a fine anno, sono inoltre ben diversi dai c.d. sportelli didattici. previsti al Comma 11 Art. 2 dell’O.M. 92.
La durata?
L’attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore. L’indicazione della soglia oraria costituisce un riferimento di carattere orientativo volto a garantire omogeneità ed efficacia.
Chi decide la formazione dei gruppi studenti per la partecipazione ad uno stesso corso di recupero?
La formazione dei gruppi viene decisa dai consigli di classe su proposta dei docenti delle materie interessate, nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti e attraverso un’azione coordinata dal dirigente scolastico. I gruppi possono essere formati da studenti della stessa classe o di classi parallele, oppure di classi diverse, purché con carenze omogenee. In questi casi, c’è l’esigenza di raccordo tra il docente che svolge l’attività di recupero e i docenti della disciplina degli alunni del gruppo così costituito.
La scuola è obbligata ad organizzare i corsi di recupero?
La scuola è obbligata ad organizzare i corsi di recupero, i gruppi degli studenti che devono parteciparvi sono decisi dai consigli di classe. Si deve favorire la partecipazione dei ragazzi che abbiano insufficienze, che però non hanno l’obbligo di parteciparvi, facendo formale rinuncia.
Può un docente che ha segnalato il debito non proporsi per tenere il corso?
Considerato il carattere contrattuale di prestazione aggiuntiva di insegnamento e vista anche la possibilità di organizzare gruppi di alunni provenienti da classi diverse, può anche verificarsi il caso di un docente che in sede di valutazione collegiale nei consigli di classe segnali l’esigenza di recupero e poi non possa tenere il relativo corso. Sussiste però l’obbligo per tale docente di dare indicazioni per il corso di recupero, di predisporre l’accertamento e di valutarne i risultati.
Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale
Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Cosa sono gli sportelli?
In molte scuole spesso si fa confusione tra corsi di recupero e sportelli, non si sa bene se per mancanza di conoscenza della norma o per “taccagneria”. Spesso infatti in molte scuole si definiscono sportelli quelli che invece sono veri e propri corsi di recupero. L’O.M. all’art. 2 comma 11 chiarisce: “Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (c.d. ”sportello”). I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfettario.”
I compensi
Sono stabiliti dal CCNL 2006/09 e prevedono:
CORSI DI RECUPERO | € 50,00 |
INSEGNAMENTO (anche gli sportelli) | € 35,00 |