In tantissime scuole, soprattutto da quando c’è la “moda” della settimana corta, è sempre più diffusa la riduzione del modulo orario a 50 o 55 minuti. Per molti dirigenti scolastici questa è stata l’occasione di chiedere agli insegnanti il recupero dei minuti per coprire le supplenze, ma non sempre legittimamente. Ricordiamo che una semplice riduzione di 5 minuti del modulo orario moltiplicata per 18h si traduce in 90 minuti a settimana.
Il CCNL 2006/09 (in questa parte in vigore) all’art. 28 comma 7 e 8 chiarisce quando e se va recuperato l’orario ridotto
Quanto si recupera
Il comma 7 dell’art. 28 già citato precisa che se la delibera è assunta dal collegio docenti per motivi didattici, “qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica”.
Quando non si recupera
Il comma 8 dell’art. 28 richiama le circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980. Le circolari, se pur abbiano quarant’anni, sono ancora validissime, visto che sono richiamate da una norma contrattuale in vigore. Quando “la riduzione dell’ora di lezione” avviene per “cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica” non ci deve essere il recupero. In questo caso la delibera viene assunta dal consiglio di circolo o di istituto.
Le circolari citate fanno riferimento per esempio alla riduzione oraria in caso di pendolarismo e chiariscono che i docenti non devono recuperare.