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Data di inizio pubblicazione

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07.10.2023

Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le FAQ ufficiali del Ministero (prima parte)

Come si procede in assenza del Profilo di funzionamento in chiave ICF previsto dal Decreto 66?

E’ prevista una fase transitoria di applicazione delle norme, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida da parte del Ministero della Salute e della redazione dei nuovi Profili di Funzionamento da parte delle competenti Unità di Valutazione Multidisciplinare.Il GLO continuerà a far riferimento alla documentazione attualmente in vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. Nel frontespizio del modello di PEI è presente un’apposita casella (“PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE”) da barrare, indicando in quella successiva la Diagnosi funzionale a cui si fa riferimento (andrà indicata la data di redazione).

Come ci si regola per l’iscrizione degli alunni a scuola? Si dovranno utilizzare nuovi modelli?

Come specificato nella Nota del Capo Dipartimento del 13 gennaio 2021, “Per quanto concerne l’applicazione delle norme relative alle nuove modalità di certificazione della disabilità, in attesa delle previste Linee guida da parte del Ministero della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico seguiranno la prassi corrente e alla domanda di iscrizione, in caso di alunni o studenti con disabilità, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi previste dalle norme vigenti”.

Concretamente come dovrà avvenire la redazione del nuovo Pei? L’insegnante di sostegno redige una bozza, la condivide con il genitore e poi con i professionisti ASL?

Certamente l’incontro va preparato, ma i dettagli e le competenze vanno definiti a livello di istituzione scolastica. È molto probabile che l’insegnante di sostegno svolga in questa fase un ruolo prevalente, ma non esclusivo, perché tutti gli insegnanti della classe vanno coinvolti. Ricordiamo che «La responsabilità dell’integrazione dell’alunno con disabilità e dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell’insegnante di sostegno, dell’insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l’attuazione del “progetto educativo individualizzato” poiché in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell’attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato» (CM 250/1985). Durante l’incontro del GLO si può discutere la bozza di PEI proposta, analizzando eventuali punti controversi e cercando di arrivare a una versione su cui tutti sono d’accordo.

È obbligatorio approvare il PEI entro fine ottobre?

È una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. Il PEI va approvato “di norma” entro ottobre (decreto art. 7 comma 2 lettera g) e questo significa che è una regola che ammette eccezioni, ma devono rimanere tali. Soprattutto, occorre da subito applicare le misure adatte a una migliore inclusione, che gli insegnanti possono comunque adottare nella loro autonomia didattica. Personalizzazione e individualizzazione, infatti, sono strategie che fanno parte del “fare scuola” per tutti gli alunni.

Se uno studente non è in grado di comprendere di cosa si sta parlando, o appare terrorizzato alla sola idea di partecipare a un incontro con tutti i professori e i genitori, è obbligato lo stesso a partecipare al GLO?

Il DLgs 66/2017 dice che la partecipazione dello studente è “assicurata”, ma non si può ovviamente imporla se non ci sono le condizioni. La questione va gestita con buon senso, valutando le condizioni reali di applicazione e impostando eventualmente un percorso di autonomia che porti gradualmente lo studente a comprendere la funzione di questi incontri per partecipare nel modo più responsabile possibile, ma senza inutili forzature. Formalmente lo studente fa parte del GLO e quindi va sempre invitato, ma se non si presenta si procede ugualmente (V. Linee Guida a pag. 10).

È possibile parlare davanti al ragazzo dei problemi che lo riguardano?

La partecipazione degli studenti si basa sul principio di autodeterminazione definito dalla Convenzione ONU: «Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone». Gli incontri del GLO non hanno lo scopo di valutare l’alunno ma di decidere quali sono gli interventi più efficaci per superare le sue difficoltà, e su questi temi è molto probabile che lui abbia qualcosa da dire. Come per tutti i compagni, anche per lui la valutazione degli apprendimenti si colloca in un altro momento (Consiglio di Classe) e va tenuta distinta dal GLO e dal PEI.

Cosa si intende per supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare? Partecipa o no agli incontri del GLO?

Come è scritto nelle Linee Guida (pag. 10) l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL è un organo distinto rispetto al GLO e come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo compongono e che interagiscono con l’alunno possono certamente rientrarvi ed essere quindi individuate a tutti gli effetti come membri, da convocare regolarmente ad ogni incontro. Si possono concordare secondo i bisogni anche altre modalità di supporto, più flessibili, come, ad esempio, consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.

Mi hanno detto che la nuova normativa prevede che nel nuovo PEI sia inserita “a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale” la descrizione dell’alunno e della situazione familiare. Ma sono davvero obbligata a scrivere queste cose?

La redazione di questa sezione va intesa come una opportunità offerta alla famiglia, non come un obbligo. Nel modello di PEI è indicato: «A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO» e nelle linee guida è scritto che «l’istituzione scolastica, sentiti i membri del GLO, può eventualmente sostenere genitori, studenti e studentesse in questo compito, secondo le loro esigenze» (Linee Guida, pag. 13).

Come mai sulla scheda, il riferimento diagnostico è all’ICD 9, strumento ormai superato da anni?

L’ICD9 è il sistema di classificazione ufficialmente adottato dal Sistema Sanitario Nazionale, benché siano state introdotte versioni più recenti (ICD10) e coesistano anche altri sistemi di classificazione (DSMIV e DSMV). Nell’anagrafe del Ministero dell’Istruzione vi è la possibilità di inserire i codici nosografici di ciascuno dei sistemi di classificazione sopra richiamati, così come è possibile fare anche nel nuovo modello di PEI, fermo restando che il sistema ufficiale vigente è l’ICD9.

“Progetto individuale” e “Progetto di vita” sono la stessa cosa?

Il Progetto Individuale, redatto dal Comune di residenza, è definito dalla L. 328 del 2000. In certi casi è riferito ad una dimensione temporale molto ampia, con rilevanti ripercussioni sulla vita adulta della persona a livello di inserimento lavorativo, autonomia sociale, vita indipendente fino a progetti detti del “dopo di noi”, e in questi casi può venire anche considerato come “progetto di vita”, ma la base normativa da considerare è sempre quella del Progetto Individuale.

Come ottenere il Progetto Individuale per coordinarlo e creare l’interazione con il PEI?

Il Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (DLgs 66/17, art. 6). Per garantire il necessario coordinamento, una volta approvato, sarebbe importante che un rappresentante del Comune partecipasse al GLO come membro effettivo.

È indispensabile il Progetto Individuale per ottenere il servizio di assistenza fornito dal Comune?

No. Sono procedure distinte.

La valutazione degli obiettivi come si accorda con i nuovi criteri di valutazione della scuola Primaria?

Le nuove modalità di valutazione della scuola primaria (OM. 172/20) prevedono che la valutazione venga riferita al PEI e sono pertanto proprio gli obiettivi didattici e disciplinari indicati nella sezione 8 del modello PEI – in particolare al punto 8.3 sulla progettazione disciplinare – che andranno riportati nella scheda, selezionando eventualmente i più significativi o riorganizzandoli, se ritenuto necessario. La scheda di valutazione è un documento – va sottolineato – che riguarda istituzione scolastica e famiglia; ed è un documento che, per essere utile, deve rappresentare la situazione reale.

Gli alunni certificati possono essere esonerati dai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)? Può essere ridotto il numero di ore da svolgere?

Nessuna disposizione di legge prevede l’esonero dal PCTO, mentre nel DLgs 66/17 art. 7 comma 2, lettera e) è scritto:«[Il PEI] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione».In sostanza si deve far di tutto per consentire agli studenti con disabilità di svolgere questa esperienza, considerata estremamente importante per la loro vita futura, definendo eventualmente strumenti e modalità diverse: non necessariamente in azienda, ma anche in modo simulato, a scuola (o meglio, in una scuola diversa), anche in telelavoro se proprio occorre… Se veramente nessuna esperienza di PCTO è realizzabile, neppure se proposta in modo totalmente alternativo, se ne prende atto e, con decisione congiunta a livello di GLO, si può anche decidere di non svolgere nessuna attività, perché ovviamente nessuna norma può costringere a fare cose impossibili. Ma deve trattarsi davvero di una situazione eccezionale. (Cfr. Linee Guida a pag. 45).

Ho sempre pensato che la decisione finale sulla decisione di formulare un PEI curricolare o differenziato spetta alla famiglia, ho letto però che nel GLO la decisione viene presa a maggioranza dei presenti. È vero?

Non cambia nulla, rispetto al passato: il passaggio alla programmazione differenziata è proposto dal Consiglio di Classe alla famiglia, che può opporsi, mentre il passaggio opposto, dalla differenziata alla programmazione ordinaria, è deciso dal solo Consiglio di Classe. Queste decisioni non sono di competenza del GLO e non si approvano in nessun caso con una sua votazione a maggioranza. In caso di diniego della famiglia a una programmazione differenziata, va seguita la programmazione ordinaria.

La scuola ha proposto per nostro figlio la programmazione differenziata ma noi l’abbiamo rifiutata. Adesso lo stanno tartassando di verifiche, senza nessun adattamento: anche una verifica e due interrogazioni in uno stresso giorno. È normale?

Anche se la programmazione è ordinaria e le verifiche equipollenti, lo studente con disabilità ha diritto ad essere valutato con modalità che tengano conto dei suoi bisogni, mettendolo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità. Significa tempi più lunghi se ha difficoltà esecutive, prove quantitativamente ridotte se non è possibile allungare i tempi, uso di eventuali strumenti compensativi, evitando concentrazioni di verifiche e programmando le prove o dilatandole; e ancora: proporre se servono domande chiuse anziché aperte, prevedere accorgimenti per ridurre l’ansia da prestazione, ecc… Le modalità di valutazione personalizzate vanno esplicitate bell’apposita sezione del PEI; non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi previsti e si possono ovviamente applicare anche con programmazione ordinaria (per la Secondaria di Secondo Grado, consultare le Linee Guida a pag. 36).

Gilda tv