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10.10.2023

Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le FAQ ufficiali del Ministero (seconda parte)

Per il PEI della scuola secondaria di secondo grado si sente parlare di una programmazione equipollente. Potreste chiarire cosa si intende nello specifico?

Il termine equipollente (che significa con lo stesso valore) andrebbe riferito alle prove di verifica, non a tutta la programmazione. Di fatto, viene usato comunemente anche per indicare complessivamente il percorso personalizzato, considerato valido ai fini del conseguimento del diploma (chiamato spesso anche, altrettanto erroneamente, per “obiettivi minimi”). Il percorso personalizzato consente di conseguire il titolo di studio, diversamente dal percorso differenziato, che porta al conseguimento di un attestato di crediti formativi.

In una classe terza primaria è inserito un alunno ipoacusico, con protesi, che non presenta alcun problema cognitivo, anzi ha ottime potenzialità. Sono state assegnate per lui ben 22 ore di sostegno e 10 ore di assistente alla comunicazione per cui, in base all’organizzazione oraria della nostra scuola, insegnante di sostegno e assistente sono in compresenza per ben due ore al giorno! A noi insegnanti sembra eccessivo: a volte l’alunno sembra “soffocato” da tutte queste figure e limitato nel suo percorso per una piena autonomia! Possiamo chiedere una riduzione delle ore, contro il parere della madre?

Le risorse sono chieste dal GLO, non dalla madre, e devono derivare da decisioni responsabili, che tengano veramente conto dell’interesse del bambino. Il team o il consiglio di classe, in particolare, è chiamato alla responsabilità nelle scelte didattiche, e dunque anche della quantificazione delle risorse necessarie. Il parere della famiglia è utile, ma non vincolante.

Mio figlio di 6 anni, disturbo dello spettro autistico, ha solo 11 h di sostegno in prima Primaria, e 15 ore di assistente. Resta spesso da solo e in queste circostanze le sue difficoltà aumentano notevolmente. Durante l’incontro di approvazione del PEI ho chiesto di verbalizzare la richiesta di integrare le ore di sostegno, ma le maestre si sono rifiutate. Cosa posso fare?

La proposta delle risorse di sostegno per l’anno successivo va decisa dal GLO nell’incontro di verifica finale, a giugno. Andrà discussa e approvata in ogni caso, sia se vengono confermate le ore attuali sia se si chiede una variazione. È importante che nel PEI sia specificato, orario settimanale alla mano, come e da chi viene sostenuto il bambino quando non c’è né assistente né insegnante di sostegno.

Cos’è il PEI provvisorio? Va redatto ogni anno?

Il PEI provvisorio, introdotto dal DLgs 66/2017, riguarda i bambini che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all’Infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l’anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, che ha lo scopo di definire quello che serve per l’inclusione da attivare l’anno successivo, compresa la proposta rispetto alle risorse necessarie, di sostegno, ma non solo. Queste indicazioni sono richieste anche per gli alunni già frequentanti, ma per loro vanno inserite nella verifica finale del PEI già adottato, e non serve farne un altro. Per la redazione del PEI provvisorio è usato il normale modello (Allegato A al decreto 182/2020), ma compilato solo parzialmente in base alle indicazioni dello stesso decreto (art. 16, comma 3). All’inizio dell’anno successivo, a cura del nuovo GLO, sarà elaborato e approvato il PEI per l’anno in corso, utilizzando interamente il modello del relativo grado di scuola [si vedano le Linee Guida a pag. 11 (incontri del GLO) e a pag. 64 (PEI redatto in via provvisoria)].

Il PEI provvisorio va predisposto per i neo iscritti entro il prossimo 30 giugno, ma cosa si intente esattamente per neo iscritti? Riferiti all’anno in corso 2020/21 oppure per il prossimo a. s. 2021/22?

Per “nuovi iscritti” (o “neo iscritti”), si intendono i bambini che entrano a scuola a settembre 2021 per la prima volta, o alunni con nuova certificazione, ossia quelli che già frequentano ma nell’anno in corso 2020/2021 non erano certificati e non hanno quindi un PEI già approvato per loro.

Nel caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, il PEI provvisorio per il prossimo a. s. 2021/22 deve essere fatto dal GLO della 3 media e della nuova scuola?

Il PEI provvisorio è da formulare esclusivamente nei seguenti casi:
1- iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola dell’infanzia;
2- iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola primaria che non abbia mai frequentato la scuola dell’Infanzia;
3- alunno non certificato con disabilità frequentante qualsiasi classe delle scuole di ogni grado appena abbia ricevuto, dopo l’iscrizione o dopo l’inizio dell’anno scolastico, per la prima volta la certificazione di disabilità.
Dunque, nel passaggio dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado, il PEI provvisorio si deve formulare esclusivamente se l’alunno, mai certificato prima, è stato in quel momento certificato per la prima volta.

Chi partecipa alla redazione del PEI provvisorio?

Anche il PEI provvisorio va elaborato e approvato dal GLO, nominato dal dirigente scolastico seguendo le indicazioni dell’art. 16, c. 2 del decreto 182/2020: «Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO».

Chi compila la scheda “Debito di funzionamento” e la “Tabella dei fabbisogni”?

Entrambe sono di competenza del GLO, nel corso dell’incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione (Linee Guida, pag. 62) o della verifica finale del PEI per tutti gli altri (Linee Guida, Pag. 55).

Nel caso di un alunno di una classe quinta della scuola secondaria di II grado, che segue un percorso differenziato e che dopo lo scrutinio di metà giugno termini il suo percorso didattico, il GLO deve riunirsi per compilare il modello “debito di funzionamento” e “tabella dei fabbisogni”?

Se lo studente ha terminato il suo percorso scolastico, la verifica finale del PEI non comprende la quantificazione delle risorse per l’anno successivo e le tabelle C e C1 non vanno compilate.

Chi deve essere necessariamente presente al GLO perché abbia validità? Scuola e famiglia?

L’art. 4 comma 4 del decreto DM 182 dice che “Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”. Non esiste pertanto numero legale né rappresentanza minima. I componenti del GLO che risultano assenti hanno accesso ai verbali e ai documenti prodotti, e possono inviare le loro osservazioni, ma le decisioni sono prese dai presenti.

Qualora la referente dell’alunno (psicologa o neuropsichiatra) non fosse presente agli incontri del GLO, non potrebbe firmare la verifica del PEI e avere voce in capitolo nel proporre il numero di ore di sostegno. È possibile?

In base all’art. 4, c. 4 del decreto DI 182/2020, il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Il successivo comma 7 indica che esso dovrà essere convocato con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. I componenti del GLO che risultano assenti hanno comunque accesso ai verbali e ai documenti prodotti, e possono inviare le loro osservazioni.

Il GLO deve essere istituito formalmente entro giugno 2020 o per l’inizio dell’a.s. 2021/2022, contestualmente all’adozione del nuovo modello di PEI?

In base all’art. 3 comma 8 del Decreto 182, il Dirigente Scolastico definisce con proprio decreto, a inizio dell’anno scolastico e sulla base della documentazione presente agli atti, la configurazione del GLO. Se già in questo anno scolastico si devono approvare dei PEI provvisori per alunni di nuova iscrizione o certificazione, provvederà in tempi utili a definire con decreto e a convocare i relativi GLO (art. 16, c. 2 del Decreto 182/2020).

Le Verifiche di fine anno sono previste con un incontro ufficiale del GLO per convalidare le strategie adottate al raggiungimento degli obiettivi e altri traguardi per l’anno successivo?

Le Verifiche di fine anno sono previste con un incontro ufficiale del GLO per convalidare le strategie adottate al raggiungimento degli obiettivi e altri traguardi per l’anno successivo? Le verifiche di fine anno servono a verificare se le iniziative attivate sono state efficaci, ossia se sono stati raggiunti gli esiti attesi, e, in base a questi risultati, suggerire integrazioni o correzioni a chi dovrà redigere il PEI l’anno successivo. Pertanto, saranno oggetto di discussione nell’ultimo incontro del GLO.

Debito di funzionamento e la Tabella dei fabbisogni vanno redatti solo se necessario, oppure sono un atto dovuto?

Il D.lgs. 66/17 assegna al GLO il compito di proporre le risorse necessarie per il progetto di inclusione, da inserire nel PEI di ciascun alunno con disabilità. Le tabelle sui fabbisogni e il debito di funzionamento sono strumenti, funzionali alla redazione del PEI, che il GLO utilizzerà per adempiere annualmente a questo compito.

Nel caso di un PEI per la scuola secondaria di secondo grado con obiettivi della classe, se i docenti scrivono solo obiettivi della classe senza specificare le prestazioni attese per considerare raggiunto ogni obiettivo della programmazione di classe in ogni disciplina come si può capire se lo studente abbia raggiunto o meno questi obiettivi?

Il modello di PEI e le Linee guida prevedono che vadano specificati per ciascuna disciplina i criteri di valutazione e le prestazioni attese per considerare raggiunto l’obiettivo, ma anche per poter attribuire valutazioni adeguate.

Nella sezione 5 è possibile utilizzare i codici dell’ICF con i rispettivi qualificatori di capacità e performance per individuare gli obiettivi?

Le sezioni 4 e 5, ma anche le sezioni 6 e 7 sul contesto, propongono per la compilazione spazi aperti e destrutturati, proprio con l’intento di lasciare alle scuole che hanno elaborato strumenti specifici la possibilità di inserirli e continuare ad usarli liberamente.

In mancanza di insegnanti all’inizio anno scolastico, sia curricolari che di sostegno, come si può redigere correttamente e organicamente il nuovo PEI, entro il 31 ottobre?

Il PEI va approvato di norma entro la fine di ottobre (D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2/g) il che significa che delle eccezioni sono possibili se sono motivate e rimangono tali. Ricordiamo anche che la responsabilità delle redazione del PEI è del GLO, non solo del docente di sostegno e che possono redigere e approvare il PEI i docenti assegnati alle classi, anche se supplenti.

Da chi è redatto il Profilo di Funzionamento?

Il Profilo di Funzionamento è redatto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL la cui composizione è definita dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 66/2017.

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