Il Dirigente scolastico può chiedere ai lavoratori della scuola la programmazione dei permessi relativi alla legge 104? Cerchiamo di chiarire la questione facendo riferimento alla normativa vigente.
Cosa dice il CCNL scuola e il resto
Secondo l’art. 15, comma 6, del vigente Ccnl scuola, “i permessi mensili” relativi alla legge 104 “devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”. Successivamente, il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha indicato che: “Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell’accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.
La Funzione Pubblica
Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica è ritornato sul tema con la circolare n. 13 del 2010, in cui ha ribadito che “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.
Entrambe la pronunce non hanno indicato norme precise a cui appoggiarsi. C’è voluto l’ARAN, che in risposta ad un quesito ha scritto che: “In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001” – trovate tutto a questo link.
L’indicazione della norma ha dato maggior forza al DS nella richiesta di una fruizione concordata dei permessi, perché è un passaggio necessario ad assicurea una sostituzione funzionale dell’insegnante assente.