L’Istituto si adegua alla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso anno che aveva sancito l’irriducibilità della prestazione oltre la misura dei redditi conseguiti dal superstite. Prestazioni ricostituite d'ufficio.
L’Inps ricostituirà d’ufficio le pensioni ai superstiti ridotte in misura superiore rispetto ai redditi percepiti dal superstite riconoscendo anche gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale. Lo rende noto lo stesso Istituto di previdenza nella Circolare n. 108/2023 con la quale recepisce il principio affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022. In tale sede, come si ricorderà, la Consulta ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’articolo 1, co. 41 della legge n. 335/1995 (Riforma Dini) nella parte in cui non è stato previsto un tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo.
La questione
Riguarda la misura delle riduzioni applicabili alle pensioni ai superstiti in caso di percezione di altri redditi da parte del titolare. La legge n. 335/1995 ha stabilito la regola secondo cui se la vedova o il vedovo possiedono redditi:
- non superiori a tre volte il trattamento minimo annuo, la pensione viene erogata per intero;
- fra tre e quattro volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%;
- tra quattro e cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%;
- oltre le cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 50%.
Non si procede a riduzioni quando nel nucleo familiare superstite, avente diritto alla pensione, ci sono figli minori, studenti o inabili. Inoltre, una norma di salvaguardia garantisce i pensionati che posseggono redditi in misura di poco superiore al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella in cui si colloca il reddito posseduto (cd. «clausola di garanzia»). In particolare il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
La Corte Costituzionale ha osservato, tuttavia, che il meccanismo di riduzione è irragionevole nella parte in cui consente l’applicazione di decurtazioni superiori al reddito aggiuntivo goduto dal beneficiario nell’anno di riferimento. Pertanto il predetto articolo 1, co. 41 della legge n. 335/1995 va integrato mediante la previsione che le siffatte decurtazioni non possano splafonare il limite della concorrenza dei redditi.
Ricostituzione d’ufficio
A seguito della pronuncia l’Inps spiega che procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al citato articolo 1, comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di riliquidazione del trattamento, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione.