In attesa dell’ordinanza sulla mobilità anticipiamo alcune novità, che vedono meglio chiarite le situazioni dei vincoli che sono stati in parte attenuati.
L’art. 2 dell’articolo dell’accordo tra i sindacati (CGIL, CISL, GILDA, SNALS e ANIEF) sottoscritto in data 21 febbraio prevede importanti integrazioni. Nello specifico:
- Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL
istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale
di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”. - Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente,
il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del
CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle
procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque
sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con
disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti
dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza
di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge
30 marzo 1971, n.118.”