Su Facebook – esattamente sulla pagina della Gilda degli insegnanti di Brescia – abbiamo trovato questo intervento sulle modalità con cui può essere utilizzato l’insegnante di sostegno per fare supplenze in altra classe. Ve lo riproponiamo qui.
L’insegnante di sostegno sia “usato” per supplenze in altra classe “in caso di assenza dell’alunno con disabilità” (cito la circolare di un dirigente di “alto rango”)
A) No, non è possibile, anche se alcuni suggeriscono di poterlo utilizzare, data l’assenza dell’alunno (trovo questa concezione errata per quanto concerne proprio il processo inclusivo, che è rivolto alla classe e non ad un singolo).
Tanto premesso, senza ordine di servizio non potete e non dovete lasciare la classe. La circolare non è un ordine di servizio.
Nell’ordine di servizio devono essere specificati: la data, l’orario (dalle… alle…), la classe, la firma del dirigente scolastico. Senza ordine di servizio rifiutatevi, perché, come lavoratori, non siete tutelati.
B) La circolare è un ordine di servizio?
No, non può essere considerato ordine di servizio se mancano i dati dell’insegnanti.
Senza quei dati, voi non potete lasciare la vostra sede di servizio (la vostra classe: risulterebbe come abbandono del posto di lavoro).