Con l'avvio delle lezioni cominciano a pervenirci segnalazioni, lamentele, proteste e denunzie della mancata nomina dei supplenti.
La “motivazione” è spesso che non si trovano Precari disponibili. Quando è a tutti noto che c’è chi aspetta la chiamata per un giorno di insegnamento come la manna dal cielo. E’ chiaro che questa è una scusa per coprire una palese omissione di un atto dovuto.
Altro modo per aggirare le norme consiste nel fatto dell'utilizzo dell’insegnante di sostegno. Acclarato inequivocabilmente che l’ Insegnante di sostegno non può essere mandato a fare il supplente [vedi la normativa precisa a QUESTO LINK] allora si aggira l’ostacolo mandando il titolare della classe a fare il supplente e lasciando l’Insegnante di Sostegno a gestire tutta la classe.
E’ appena il caso di osservare che la procedura non è assolutamente corretta.
Se lo Stato, l’Amministrazione ha disposto che in una determinata classe ci sia un doppio organico, siano presenti due Insegnanti in contemporanea non è certo per fare una doppia spesa ma è perché evidentemente ritiene necessario e utile che ciò avvenga per il bene della classe e degli alunni.
Ovviamente quando si priva una classe di un Insegnante (in questo caso del titolare) si danneggia gravemente l’attività didattica ed educativa prevista e stabilita con l’organico in quella classe, si danneggiano cioè gravemente gli alunni sia disabili che non.
“Il fatto di supplire il docente di una classe diversa, infatti, impedirebbe comunque all’insegnante di sostegno di condurre efficacemente il progetto di integrazione”. (dalle Linee guida per l’integrazione degli alunni disabili).
Ciò avviene anche perchè c'è la favola metropolitana secondo cui non si può nominare il supplente fin dal primo giorno di assenza o per un solo giorno.
Ciò è smentito dalla legge 23/12/2014 n. 190 art. 1 co.333 la quale dopo aver affermato che non si può nominare il supplente per il primo giorno di assenza precisa: "FATTE SALVE LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'OFFERTA FORMATIVA.." ed è di tutta evidenza che nel momento in cui si toglie un Insegnante assegnato alla classe, si stà danneggiando gravemente gli alunni di quella classe, cioè non viene fatta salva la tutela e la garanzia dell'offerta formativa.
E perchè non ci sia qualche smemorato che dimentica la legge, ci ha pensato la recente OM 88 del16/05/2024 art. 12 co 14 a richiamarla e a renderla norma per il conferimento delle supplenze.
A Colleghe e Colleghi, l'invito, in simili circostanze, di pretendere un ordine di servizio scritto dal/dalla Dirigente affinchè:
1. si assuma in prima persona la grave responsabilità di quello che stà disponendo;
2. Perchè ci sia la possibilità di impugnare l'ordine nelle sedi opportune.
E ricordiamo: che una circolare general generica non è un ordine di servizio scritto che deve essere invece individuale e motivato e che i Collaboratori, ai quali talvolta si vogliono accollare responsabilità che non gli competono, non hanno il potere di fare ordini di servizio che comunque non possono mai essere meramente orali.
(pinciu)