L’O.M. 88 del 16.05.2024 all’art. 14 co.3 esplicitamente e tassativamente dispone che si può lasciare una supplenza solo ed esclusivamente per prenderne un’altra che vada al 30 giugno o al 31 agosto.
Questa la norma.
Poi il 04.09.2024 esce una Nota (n. 0135779) la quale, in burocratese con un giro di parole dice che il supplente nominato fino all’avente titolo su posti che un giorno saranno assegnati a vincitori dei concorsi ancora in svolgimento,”risulteranno convocabili da graduatoria d’Istituto”.
Quindi vuol dire che potranno lasciare la supplenza in corso e potranno prenderne un’altra anche se questa non va fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Il problema sorge se si guardano le cose dal punto di vista del diritto.
Infatti nelle norme c’è una gerarchia delle fonti.
La quale sancisce che che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastarne una contenuta in una fonte di grado superiore.
Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l’invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario.
E questo è il caso di cui stiamo parlando.
La nota Ministeriale citata è fuori dubbio una fonte inferiore (e di molto) rispetto all’Ordinanza Ministeriale che è firmata dal Ministro mentre la prima è firmata da un funzionario del Ministero.
Ecco, la burocrazia Ministeriale ed anche dell’Amministrazione periferica della PI compresi i Dirigenti non si pongono questi problemi giuridici.
Vedono l’ultima carta arrivata e la applicano.
E al povero cittadino (in questo caso Insegnante) non rimane altro che subire oppure presentare ricorso al Giudice con tutto quello che questo comporta in termini di tempi (lunghi), di costi (non indifferenti), di fastidi (che non mancano mai).
D’altra parte l’Amministrazione a tutti i livelli sa bene che su mille danneggiati solo uno ha il coraggio, la capacità, la forza e la volontà di andare fino in fondo a chiedere giustizia alla Magistratura.
E così si va avanti.
In Italia.
(pinciu)