Fondamento del ricorso
Con il decreto legge n.78/2010 (art. 9, comma 23) fu stabilito che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Con D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013, tali disposizioni venivano prorogate fino al 31 dicembre 2013.
l blocco 2013 ha avuto l’effetto di congelare la progressione di carriera per tutto l’anno 2013, con la conseguenza di rallentare gli scatti di anzianità di un anno nonché di incidere negativamente anche ai fini pensionistici.
Negli anni successivi, a seguito di accordi sindacali fu possibile fu possibile il recupero degli anni scolastici 2010, 2011, 2012, ma non del 2013, del quale non si tiene alcun conto ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.
La vicenda è stata affrontata nelle aule di giustizia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, pur non riconoscendone effetti retroattivi così da impedire il recupero delle somme pregresse.
Diversi tribunali di primo grado si sono già espressi sulla vicenda (da ultima si segnala la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 66 del 30 gennaio 2024), dichiarando il diritto al riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera.
Ma da ultimo è altresì intervenuta la decisione della suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 16133/2024 dell’11/06/2024 che ha chiarito definitivamente che il servizio prestato nell’anno 2013 dal personale docente ed ATA deve essere considerato al fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento:
“…le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici…sono disposizioni eccezionali e in quanto tali da interpretare in senso letterale in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico…la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici”.
“Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici”.
Pertanto ad oggi vi è possibilità di avanzare ricorso al fine del riconoscimento dell’anno 2013 per tutti gli insegnanti e per il personale ATA che ha chiesto ed ottenuto la ricostruzione della carriera senza la valutazione dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, sia durante il pre-ruolo che durante il ruolo.