Secondo la Commissione, l’Italia non ha adottato le norme necessarie per vietare la discriminazione in merito alle condizioni di lavoro e l’uso abusivo di successivi contratti a tempo determinato.

Le criticità

La Commissione ritiene che la legislazione italiana che determina lo stipendio degli insegnanti a tempo determinato nelle scuole pubbliche non preveda una progressione salariale incrementale basata sui precedenti periodi di servizio. Ciò costituisce una discriminazione rispetto agli insegnanti assunti a tempo indeterminato, che hanno diritto a tale progressione salariale.

Inoltre, contrariamente al diritto dell’UE, l’Italia non ha adottato misure efficaci per impedire l’uso abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole statali. Ciò viola il diritto dell’UE sul lavoro a tempo determinato.


Come abbiamo scritto di recente, già con un articolato parere nell’aprile 2023 la Commissione europea aveva contestato allo Stato italiano il non corretto recepimento nel proprio ordinamento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta discriminazioni a danno dei lavoratori a tempo determinato, e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

I rimedi introdotti dal Governo

Al fine di rispondere alle censure mosse da parte della Commissione sotto il profilo dell’abuso del precariato e della disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato, ed al fine di scongiurare il deferimento dell’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia e, quindi, di agevolare la chiusura delle procedure d’infrazione e dei casi di pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, tra i quali proprio quello inerente le misure per prevenire e sanzionare in maniera adeguata l’abuso dei contratti a termine, con il decreto legge n.131 del 16 settembre scorso il Governo ha introdotto nuove misure allo scopo, apportando una modifica alla disciplina finora vigente.

Il Dl anti infrazioni

In particolare, gli articoli 11, 12 13 e 14 del Decreto legge 131/2024 riguardano la procedura di infrazione n.2014/4231, nella quale è contestata all’Italia la violazione della disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato relativamente al personale scolastico, dei Vigili del Fuoco e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

L’art.12 del decreto salva infrazioni (recante modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d’infrazione n. 2014/4231) in particolare, prevede che:

 

“Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

Il limite massimo dei risarcimenti in caso di reiterazione dei contratti a termine (anche del personale scolastico), precedentemente fissato a 12 mensilità – è stato quindi innalzato fino ad un massimo di 24 mensilità, avuto riguardo della gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti succedutisi.