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31.10.2024

Lo sciopero. Le regole su come comportarsi.

 I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti. I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dal contratto nazionale (allegato al CCNL 1998/2001, validato dalla commissione di garanzia, attuazione della Legge 146/90, art. 2.1). Il Dirigente non può prevederne altri.

Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. "le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali") o in particolari istituzioni scolastiche (es. l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario). Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento delle prove d'esame finali o di idoneità, i docenti "formalmente impegnati", ne dovranno assicurare l'espletamento.

Non rientrano fra i servizi da assicurare le attività connesse al recupero dei debiti degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado, dal momento che tali attività non sono assimilabili alle attività "propedeutiche allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione", ma alle operazioni concernenti gli scrutini finali di classi non terminali, per i quali è previsto un possibile differimento fino a 5 giorni: art. 3, comma 3, lett. g) dell'accordo attuativo della L. 146/90 allegato al Ccnl 1998/2001.

La successiva preintesa dell'agosto 2001 di modifica dell'allegato sulla legge 146 non è stato firmato, quindi non è operante. L'accordo integrativo nazionale sottoscritto al MIUR del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente, per il personale ATA o educativo, da prevedere in caso di sciopero. L'accordo di scuola definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola. Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali (art. 8 comma 9 lettera b del CCNL 2006/2009) che viene definito in contrattazione di istituto.

SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI PERSONALE ATA O EDUCATORI (accordo nazionale)

Qualsiasi esame e scrutini finali • un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa, • un assistente tecnico dell'area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l'uso dei laboratori • un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici

Vigilanza durante il servizio mensa solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici Cura del bestiame (solo istituto agrario) • un assistente tecnico di azienda agraria, • un collaboratore scolastico tecnico, • un collaboratore scolastico per l'apertura e la chiusura dei locali scolastici Impianto di riscaldamento (sole se condotto direttamente dalla scuola) chi ha il patentino di conduttore di caldaie Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione) • un assistente tecnico di reparto • un collaboratore scolastico per l'accesso ai locali interessati Pagamento stipendi ai supplenti temporanei. • direttore • un assistente amministrativo • un collaboratore scolastico. Vigilanza di notte e servizio mensa (solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori) • un istitutore • un cuoco • un infermiere • un collaboratore scolastico.

Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati

Quindi: • nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell'anno non occorre formare il contingente.

Fanno eccezione le giornate in cui sono previsti esami finali; • non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra.

Se il Dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente per assicurare queste prestazioni si configurerebbe attività antisindacale.

Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente. Se non vi fosse il contratto di scuola, Dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale.

(allegato prospetto su come comportarsi durante lo sciopero)

 

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