Il Dirigente non può spostare in corso d'anno gli Insegnanti da un plesso all'altro come birilli, oggi qui, domani là.
Lo ha sancito una conciliazione presso l'USP, a seguito di istanza proposta da due Insegnanti di Scuola dell'Infanzia, sostenute e assistite rispettivamente dalla GILDA UNAMS e dalla FLC CGIL.
In particolare l'Amministrazione Scolastica Provinciale, che ha conciliato la vertenza, ha convenuto che il ds ha violato l'art. 3 co.5 del vigente contratto nazionale sulla mobilità il quale regolamenta l'assegnazione degli Insegnanti ai plessi situati in comuni diversi da quello sede di organico.
E ancora. L'insegnante in compresenza per riduzione d'orario ad esempio per sospensione della mensa scolastica non è da considerare a disposizione.
La stessa conciliazione ha riaffermato il principio dell'illegittimità di ordini di servizio concernenti la gestione del personale impartiti dal Docente Collaboratore del Dirigente in quanto questi ordini di servizio sono di esclusiva prerogativa della dirigenza scolastica.
(pinciu)