L’Ordinanza Ministeriale n. 66 del 14 marzo 2022 ha stabilito le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. Ha anche fissato che gli aspiranti presidenti di commissione potranno presentare istanza per candidarsi dal 24 marzo al 12 aprile 2022 (ovviamente la domanda si potrà fare via Istanze OnLine).
Chi deve presentare l’istanza
Devono presentare l’istanza per candidarsi come presidente di commissione i dirigenti scolastici in servizio presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, istituti statali in cui sono presenti corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come pure i dirigenti titolari in convitti nazionali ed educandati femminili.
Chi può presentare la domanda
Possono (e non devono) presentare l’istanza:
a) i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituzioni scolastiche del primo ciclo statali;
c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
d) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
e) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico;
f) i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
g) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
h) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
i) i dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
j) i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Elenchi regionali
Entro il 9 maggio l’USR competente pubblicherà l’elenco aggiornato dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Non possono presentare domanda i docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari. Se presentano comunque l’istanza, questa non verrà validata dalle scuole nel corso delle operazioni di loro competenza.