16) Caldo a scuola Ai sensi dell’art. 65 e dell’allegato 4 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve garantire una temperatura adeguata dei locali di lavoro connessi con la tipologia di attività ed il consumo energetico (sforzo) del lavoratore. In caso di lavoro d’ufficio la temperatura deve essere compresa tra i 21 e 23 gradi. In ogni caso, nel periodo estivo non deve superare i 24 gradi.